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Istituto Comprensivo Statale di Meldola - (FC)
Scuola Secondaria di I grado
"D.ALIGHIERI"
Via della Repubblica, 47 - 47014 - Meldola (FC) - Tel. 0543 495177 - Fax 0543 490305
E-mail: FOIC81100C@istruzione.it - PEC: FOIC81100C@pec.istruzione.it
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Scuola Secondaria di I grado
"D.ALIGHIERI"
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MELDOLA
Via della Repubblica, 47 - 47014 Meldola (FC)

Oggetto: Divieto di fumo
Protocollo/Numero: 66
Pubblicata il: 08/11/2017
Destinatari: Docenti, ATA
Plessi: Scuola Secondaria di Primo Grado "D.Alighieri", Scuola Primaria "E. De Amicis", Scuola dell'Infanzia "Girotondo", Scuola dell'Infanzia "Giramondo"

Circ. 66 Prot. 8399 1.1.h. preso digitalmente MELDOLA, 08.11.2017



- A TUTTO IL PERSONALE
- AGLI EDUCATORI IN SERVIZIO NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA

OGGETTO: Applicazione nelle scuole della legge 11/11/1975 n. 584: "divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico" e successive modifiche ed integrazioni ( Legge 448 del 28.12.2001 e L. 3/2003, Decreto Legge 32 del 03.03.03 ) e della L. 128/2013 di conversione del DL 104/13

Si fa seguito alla comunicazione già inviata il 06/09/2017 Circ.n.5, che accompagnava il vademecum delle disposizioni organizzative e di sicurezza per il personale, per ricordare che è vietato fumare sia nelle aree interne (compresi bagni e stanze destinate agli adulti) che esterne ai plessi scolastici (terrazzi, giardini, scale di emergenza....).
L'art. 4 del Decreto Legge 104/2013 convertito in legge dalla L. 128/2013 così recita:
Art. 4 - Tutela della salute nelle scuole
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione».
1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

Il divieto è segnalato nei plessi con appositi cartelli.
Tutti coloro (docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo in tutti i locali scolastici, saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.


Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad euro 275,00;
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
I dirigenti preposti alle strutture amministrative o di servizio (nella scuola il dirigente scolastico) sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono essere esposti i cartelli di divieto di fumo. L'atto formale è costituito da un provvedimento che richiami le motivazioni della legge che pone il divieto di fumo.
I dirigenti debbono individuare con atto formale (il decreto di affidamento della funzione di vigilanza antifumo) i soggetti che in una determinata struttura (in questo caso l'edificio scolastico) devono vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni nei locali ove è posto il divieto. In difetto del conferimento di tale incarico, responsabile della vigilanza resta il dirigente.
I soggetti incaricati della funzione di vigilanza hanno il compito di procedere all'accertamento dell'infrazione e di compilare il relativo verbale, consegnandone copia al trasgressore. Il rifiuto a ricevere la copia non determina la nullità dell'accertamento dell'infrazione, né condiziona la procedibilità del verbale.
La mancata consegna dell'atto per il rifiuto, annotato in calce al verbale, da parte dell'autore dell'infrazione, soddisfa in pieno le formalità di notifica.
La sanzione in misura ridotta, può essere pagata presso gli uffici postali o presso un qualsiasi istituto di credito compilando lo specifico modulo F23 che deve essere consegnato al trasgressore dal funzionario che ha accertato l'infrazione unitamente al verbale di accertamento. Il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento, ma con la stesura del verbale formula solo un invito al trasgressore ad estinguere la contravvenzione mediante il suo pagamento secondo le modalità sopra esplicitate. Qualora il trasgressore, nel termine di sessanta giorni dall'accertamento, non abbia provveduto al pagamento e a darne prova al funzionario incaricato della vigilanza, il verbale sarà trasmesso a cura della scuola al Prefetto, competente a irrogare la sanzione relativa all'infrazione.
In applicazione della normativa vigente il dirigente scolastico ha provveduto a nominare, con decreto individuale gli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo per l'anno scolastico 2017/18.
Tenendo conto delle caratteristiche organizzative dell'Istituto, i suddetti incaricati sono stati individuati nelle seguenti persone:

Plesso Scuola Infanzia Giramondo

Sig.ra Maggiori Silvia Sig.ra Giamboni Ornella

Plesso Scuola Infanzia Girotondo

Sig.ra Allegretti Annarita Sig.ra Ceredi Marilena


Plesso Scuola Primaria

Sig.ra Tesei Maura Sig.ra Scotti Maria Cristina Sig.ra Bacchi Rossanna

Plesso Scuola Secondaria

Sig.ra Biondi Gabriella Sig.ra Seoni Barbara






IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Benedetta Zaccarelli




Documenti allegati:

Anno scolastico: 2017/2018
Responsabile e titolare del procedimento: Togni Marinella
Incaricato/a del procedimento: Togni Marinella

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