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Istituto Comprensivo Statale di Meldola - (FC)
Scuola Secondaria di I grado
"D.ALIGHIERI"
Via della Repubblica, 47 - 47014 - Meldola (FC) - Tel. 0543 495177 - Fax 0543 490305
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MELDOLA
Via della Repubblica, 47 - 47014 Meldola (FC)

Oggetto: Sintesi Regolamento vigilanza alunni
Protocollo/Numero: 12
Pubblicata il: 24/09/2015
Destinatari: Docenti, ATA, Genitori
Plessi: Scuola Secondaria di Primo Grado "D.Alighieri", Scuola Primaria "E. De Amicis", Scuola dell'Infanzia "Girotondo"

CIRCOLARE N. 12 Meldola 23/09/2015

A tutto il personale della scuola
E p.c. ai genitori tramite sito web

OGGETTO: SINTESI REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI.

Si forniscono alle SS.LL. in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente Scolastico. Non esercitando attività di insegnamento, infatti, la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò, il Dirigente Scolastico predispone il seguente Regolamento in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza sugli alunni:

1. all'ingresso nello spazio di pertinenza dell'istituto;
2. dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
4. durante i cambi di turno tra gli insegnanti;
5. durante il tragitto aula-laboratori-palestra;
6. durante l'intervallo/ricreazione;
7. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
8. durante il tragitto scuola - sedi esterne per attività didattiche, raggiungibili a piedi o con mezzo pubblico;
9. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
10. durante le attività extracurricolari pomeridiane;
11. riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
12. malore o infortunio;
13. Convenzione Assicurativa;
14. presa visione del Regolamento di Istituto.



1. INGRESSO NELLO SPAZIO DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO
Scuola dell'infanzia: il cancello di ingresso viene aperto alle 7.25 e i genitori accompagnano i bambini all'interno dell'edificio. L'orario di ingresso è dalle ore 7,25 alle ore 9,00. Nel caso di entrate/uscite fuori orario (occasionali) i genitori sono tenuti a consegnare i propri figli al collaboratore scolastico che avrà cura di accompagnarli in sezione.

Scuola primaria: il cancello di ingresso alla scuola primaria viene aperto alle 8.05, cioè 5 minuti prima del suono della campanella di inizio delle lezioni. Un collaboratore scolastico vigilerà il corretto ed ordinato afflusso degli alunni nello spazio interno dell'edificio.

Scuola secondaria: Il cancello viene aperto alle ore 8.10, cioè 5 minuti prima del suono della campanella di inizio lezioni. Un collaboratore scolastico vigilerà sullo spazio antistante l'ingresso.
Gli alunni che usufruiscono del mezzo di trasporto messo a disposizione dell'ente locale si dovranno recare nel "tunnel" qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico. È fatto assoluto divieto agli alunni che usufruiscono del mezzo di trasporto messo a disposizione dell'ente locale di uscire dalla zona di pertinenza dell'edificio scolastico.

La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'apertura dei rispettivi cancelli.


2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DELL'AULA
Scuola dell'infanzia: i bambini sono accolti direttamente in aula o nel salone dall'insegnante, avendo gli alunni tempi di ingresso distribuiti su un arco temporale lungo.

Scuola Primaria e Secondaria
I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive postazioni di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.


3. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola Quadriennio Giuridico 2006-09 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Responsabilità del docente
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l'orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell'insegnante o prestazioni di pronto soccorso ad alunno infortunato): gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere subito distribuiti nelle altre classi, o affidati al collaboratore scolastico, e la Dirigenza deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL2006/2009).
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Riguardo all'Educazione motoria/fisica, quando si svolge all'aperto, appare necessaria una preliminare ricognizione del terreno al fine di accertare che non sussistano ostacoli oppure oggetti costituenti pericolo.
In ogni caso è cura dell'insegnante sia proporre esercizi proporzionati alla comune capacità, forza fisica, abilità e destrezza dei propri alunni, sia attuare quegli interventi che risultano idonei a moderare la naturale irruenza degli alunni nei giochi liberi e organizzati.

Riguardo ad attività didattiche svolte nei dintorni delle scuole, spetta agli insegnanti valutare se sussistono pericoli o difficoltà, di fatto prevedibili o probabili e, in ragione di ciò, stabilire l'adeguatezza del servizio di vigilanza, custodia e protezione della scolaresca. Anche in questo caso, si ritiene necessario effettuare una ricognizione preliminare dell'ambiente da visitare.

In caso di assenza improvvisa di un docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla custodia degli alunni del collega assente. In linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, l'abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni fra le varie classi, l'affidamento all'insegnante di sostegno (se opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunni disabili) oppure, per brevi ritardi, l'affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un insegnante dell'aula vicina.

In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi.

Nei casi di sciopero degli insegnanti, qualora giungano a scuola alunni non accompagnati dai genitori, gli alunni stessi sono trattenuti e ripartiti fra le varie classi. Nel caso risulti impossibile garantire un idoneo servizio di vigilanza a causa dell'eccessivo numero di studenti, si invitano telefonicamente i genitori a ritirare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero.

4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI
TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Scuola Primaria e Secondaria
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio e a permanere nel corridoio antistante le aule interessate a suddetto cambiamento vigilando sulla scolaresca, finché non saranno giunti gli insegnanti in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria o ai Fiduciari di plesso.

Per garantire il massimo di continuità nella vigilanza, si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Si ricorda inoltre ai docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", che sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.


5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-LABORATORI-PALESTRA
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante il tragitto aula-laboratori-palestra e viceversa, si dispone che la vigilanza venga effettuata dal docente titolare dell'ora, anche con l'ausilio di un collaboratore scolastico. Tali spostamenti devono avvenire in modo celere e ordinato per non recare disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.


6. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (o secondo l'orario della classe - per la scuola primaria), permanendo nell'aula (scuola primaria) o sulla porta dell'aula (scuola secondaria) per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa, sia gli alunni presenti nel corridoio.

Si ricorda che gli alunni non avvalentesi dell'Insegnamento della Religione Cattolica, affidati a docenti non della classe per le attività di studio e ricerca individuali rimangono sotto la responsabilità di detti insegnanti fino al termine della lezione, compreso l'intervallo (o secondo l'orario della classe - per la scuola primaria).

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni e i luoghi designati alla ricreazione, compreso lo spazio nel quale sono posizionati i distributori di alimenti e bevande (per la scuola secondaria).

Intervallo alunni scuola secondaria
Sentito il parere del Collegio Docenti, si dispone che la ricreazione per gli alunni della secondaria avvenga di norma nel corridoio corrispondente alle proprie aule. Sono concesse deroghe per gli alunni che intendono usufruire del distributore di alimenti e bevande, posizionato al piano terra, davanti agli uffici, per il tempo strettamente necessario al ritiro della merenda.


7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO AL
TERMINE DELLE LEZIONI
La dimissione degli alunni della scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni.

Non è consentito sostare nei cortili dei plessi dopo tale orario.

Scuola infanzia e scuola primaria
Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano ordinatamente la classe all'uscita posizionandosi davanti alla stessa. L'insegnante lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta, fatto salvo il caso degli alunni che attendono l'autobus del servizio scolastico. In quest'ultima evenienza gli alunni stessi sono affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici. Gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie dovranno essere riconsegnati ai genitori/affidatari o a persona maggiorenne da questi delegata. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. Dopo il ritiro, la vigilanza sugli alunni spetta al genitore.

I genitori in attesa dei propri figli non devono assembrarsi davanti all'uscita per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato. In caso di ritardo dello stesso gli insegnanti sono tenuti ad attenderne l'arrivo. In caso di assenza prolungata per oltre 10 minuti e una volta esperiti tutti i tentativi per comunicare con la famiglia, sono autorizzati ad informare le autorità di pubblica sicurezza. In caso di ritardo ripetuto il Dirigente scolastico si rivolgerà ai servizi sociali per gli interventi di competenza.

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.
Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.
Le classi dovranno avviarsi all'uscita una alla volta e gli insegnanti avranno cura di far rispettare l'uscita ordinata, evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni.

L'uscita anticipata di un alunno viene richiesta per iscritto dal genitore o da un suo delegato maggiorenne. Nessun alunno è autorizzato ad uscire da scuola prima dell'orario se non accompagnato da un adulto delegato.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico. Gli alunni raggiungeranno i locali della mensa in maniera ordinata insieme ai docenti incaricati.

Scuola Secondaria
Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni si dispone che nel cortile sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Detto collaboratore vigilerà fino a quando ogni alunno abbia lasciato il cortile scolastico. Si dispone inoltre che un collaboratore scolastico controlli se tutti i pulmini del servizio di trasporto municipale siano fermi in attesa dell'uscita. In caso di ritardo , il collaboratore vigilerà sugli alunni in attesa. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.


8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - SEDI ESTERNE
RAGGIUNGIBILI A PIEDI
Durante il tragitto scuola - sedi esterne e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti in servizio e titolari della attività prevista. Per situazioni particolari può essere richiesta la presenza di un collaboratore scolastico.


9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE / USCITE DIADTTICHE / VIAGGI
D'ISTRUZIONE
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di disabilità, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni disabili.
È prevista la partecipazione, a supporto dell'azione di vigilanza del docente, di personale ATA e di educatori all'uopo designati.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

I Consigli di Classe e i team docenti provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore supplente per ogni classe per subentro in caso di imprevisto.


10. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
POMERIDIANE
La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel POF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni aspetteranno il docente al di fuori dell'edificio scolastico e accederanno ai locali della scuola all'inizio dell'attività. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.


11. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"
La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.


12. MALORE O INFORTUNIO
In caso di malore o di infortunio durante l'orario scolastico vanno sempre avvertiti al più presto i famigliari dell'alunno, ai quali spetta sempre qualsiasi decisione in merito. Le famiglie sono pertanto tenute a fornire un recapito telefonico a cui far riferimento in caso di malore o di infortunio, in modo da essere sempre reperibili.
Nei casi in cui occorre un intervento medico urgente gli insegnanti sono tenuti a far riferimento alla più vicina struttura di pronto soccorso del S.S.N. mediante trasporto in ambulanza (telefonare al 118). In questo caso il minore sarà accompagnato da un adulto (collaboratore scolastico o docente, a seconda della disponibilità).

In seguito a qualunque tipo di infortunio, i docenti dovranno presentare tempestivamente dettagliata denuncia in Dirigenza utilizzando il modello reperibile in Segreteria.

Ogni plesso è dotato di cassetta di primo soccorso.

Salvo i casi di lievi incidenti o di malesseri leggeri, i genitori degli alunni devono essere prontamente avvisati.

Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio di emergenza sanitaria che risponde al numero telefonico 118.

13. CONVENZIONE ASSICURATIVA
La scuola, in ottemperanza all'art. 4 n. 5 del DPR 1124 del 1965, stipula annualmente una polizza che assicura gli alunni per gli incidenti che possono occorrere durante la permanenza all'interno dell'edificio scolastico, durante le visite guidate di istruzione nonché nel corso delle lezioni di Educazione Fisica. Tale assicurazione è obbligatoria e riguarda anche tutte le attività organizzate dalla scuola sulla base di progetti educativi, anche in rete con altre scuole o agenzie del territorio.


14. REGOLAMENTO
Per meglio disciplinare i momenti collettivi dell'attività della scuola ed al fine di omogeneizzare i comportamenti degli insegnanti nei confronti degli alunni, i docenti ed i collaboratori scolastici sono invitati a prendere visione del Regolamento di Istituto che verrà pubblicato, a breve, sul sito istituzionale.

N.B. Le indicazioni contenute nella presente circolare saranno comunicate dai docenti responsabili di plesso ai supplenti fin dal primo giorno di assunzione in servizio.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dott.ssa Roberta Ravaioli)

Documenti allegati:

Anno scolastico: 2015/2016
Responsabile e titolare del procedimento: Togni Marinella
Incaricato/a del procedimento: Togni Marinella

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