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Istituto Comprensivo Statale di Meldola - (FC)
ISTITUTO COMPRENSIVO
di MELDOLA
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER L'A.S. 2022-23.
Protocollo/Numero: 11
Pubblicata il: 09/09/2022
Destinatari: Docenti, ATA
Plessi: Scuola Secondaria di Primo Grado "D.Alighieri", Scuola Primaria "E. De Amicis", Scuola dell'Infanzia "Girotondo", Scuola dell'Infanzia "Giramondo"

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER L'A.S. 2022-23.:

Circolare n. 11



 Meldola, 09/09/2022

Ai docenti interessati 
con rapporto di lavoro a T.I., T.D. 
e Part-Time
Al DSGA, 
Al personale ATA e all'Ufficio del personale
Albo/sito WEB 

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'a.s. 2022/23. 
Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto
da parte di soggetti esterni pubblici e privati (Art. 508, c. 15 del D. Lgs. 297/94, Art. 53 del D.
Lgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012, T.U. 3/57) 


Con la presente si dà informativa sulle disposizioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a specifici incarichi e per l'esercizio di libere professioni. In particolare, l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T.U. 3/57, con una serie di deroghe a tale principio applicabili al personale scolastico, che possono essere così individuate: 
•  Deroghe di tipo oggettivo (attività "liberalizzate" elencate dal c. 6, art. 53 del D. Lgs. 165/01);  
• Deroghe per gli incarichi retribuiti (se occasionali, temporanei, non in conflitto di interessi anche potenziali con l'amministrazione di appartenenza, non compresi nei doveri d'ufficio e naturalmente compatibili con il servizio in modo da non pregiudicarne il regolare e puntuale svolgimento - Circ. F.P. Parere 1/2012). 
•  Deroghe di tipo soggettivo (part-time non superiore al 50% rispetto al tempo pieno - Legge 662/96, art. 1, comma 56); 

I commi dal 7 al 13 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/01 prevedono che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

 A) - DEROGHE di tipo oggettivo. Ai sensi del c. 6, art. 53, sono ESCLUSI (attività "liberalizzate") dalla richiesta di autorizzazione i compensi derivanti dalle seguenti attività (sempre e comunque in regime di mancanza di conflitto di interessi):
 a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni; c) la partecipazione a convegni e seminari; 
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
e) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e/o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; 
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; 
f) incarichi conferiti dalle OO.SS. a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; 
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013). 

B)- DEROGHE per gli incarichi retribuiti (anche occasionali) non compresi nei doveri d'ufficio conferiti da altre AA.PP. o da soggetti privati. Le condizioni per cui possono essere autorizzati tali incarichi sono le seguenti (Art. 508, c. 15 del D. Lgs. 297/94):  

• L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e deve essere autorizzata dal DS.  
• NON sono autorizzabili incarichi in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del MIUR. 
•  La temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l'impiego e non assumano caratteristiche di "prevalenza" rispetto all'impegno derivante dal rapporto pubblico;  
• Il non conflitto ( anche potenziale) con gli interessi dell'amministrazione (Legge 190/12) e con il principio del buon andamento della P ubblica Amministrazione;  
• Il non coinvolgimento, per eventuali patrocini in controversie, con la Pubblica Amministrazione; 
• La compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'assolvimento di tutte le attività inerenti l'attività cui il dipendente è addetto, in modo tale da non pregiudicarne in nessun modo il regolare svolgimento, con l'ulteriore precisazione che l'attività dovrà necessariamente essere svolta al di fuori dell'orario di servizio. 

Regime di INCOMPATIBILITA' - Restano in ogni caso SEMPRE INCOMPATIBILI con il rapporto di pubblico impiego le seguenti attività (T.U. n° 3/57):

 - L'incompatibilità dell'incarico di pubblico dipendente con l'attività imprenditoriale (commerciale, industriale, professionale, artigianale), salvo i casi in cui il dipendente ha un contratto di P.T. non superiore al 50%;
 - L'assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro;
 - Attività che presentano elementi di conflitto di interessi (attività che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente);
 - Il divieto di cumulo di impiego con altra Amministrazione Pubblica.

 Si noti che l'inosservanza del divieto posto dall'art. 53, c. 7 del D. Lgs. 165/01 (*) impone al lavoratore che ha disatteso l'obbligo di esclusività del rapporto di pubblico impiego, il versamento, a favore dell'amministrazione di appartenenza, del compenso dovuto per le prestazioni non autorizzate. 

(*) I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (---). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 

ATTIVITA' PROFESSIONALI (Legge n. 4/2013 per le professioni non regolamentate) Con riguardo all'attività professionale - fermo restando quanto precisato al punto B) - , l'art. 508, c. 15 del D. Lgs. 297/94 prevede che "al personale docente (anche a tempo pieno) è consentito - previa autorizzazione del dirigente - l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". Inoltre (TAR Toscana - 26/06/95) l'esercizio delle libere professioni di cui sopra - nel pieno rispetto dei vincoli e limiti indicati - non si riferisce necessariamente alle sole professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi" (Legge n. 4/2013 per le professioni non regolamentate). 


C) - DEROGHE di tipo soggettivo (part-time non superiore al 50% - Legge 662/96, art. 1, c. 56) 
I dipendenti in regime di part time (P.T.) che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con un'altra amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente e che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio. Inoltre i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di PP.AA. e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una P.A. (comma 56 bis dell'art. 1, Legge 662/96 come modificata dalla Legge 140/97). 

IMPOSSIBILITA' della contestuale presenza di due rapporti di lavoro a T.I. con due Amministrazioni di diversa tipologia 

NOMINE a Tempo Indeterminato (T.I.). Si fa presente che chi ha già instaurato ed ha in atto un rapporto di lavoro non può sottoscrivere un contratto a T.I. nel comparto scuola se non ha prima risolto il precedente rapporto di lavoro proprio per le ragioni di "incompatibilità" sopra richiamate. Tale incompatibilità non deve quindi sussistere al momento della stipula del contratto e non può essere sanata con la concessione dell'aspettativa: tale aspettativa si matura infatti successivamente con la sottoscrizione senza cause ostative del contratto di assunzione in ruolo. 
Differente è invece il caso del dipendente (sempre a tempo indeterminato) che opta per il part-time (P.T.): in tal caso infatti il dipendente può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata e che il P.T. sia di durata pari o inferiore al 50% della prestazione oraria piena. 
NOMINE a Tempo Determinato (T.D.) - Nel caso di dipendenti che abbiano già un rapporto di lavoro con un soggetto privato cui venga proposta una supplenza (nomina quindi a T.D.), la stessa potrà essere comunque conferita se trattasi di un monte ore non superiore alla metà dell'orario ordinario di servizio del titolare. La normativa suesposta per il personale in P.T. è applicabile anche al personale titolare di "spezzone orario", sempre e in ogni caso in assenza di conflitto di interesse con il rapporto di lavoro a scuola. Infine, in caso di "spezzone orario" superiore al 50%, si applicherà in toto la disciplina sulle incompatibilità precedentemente richiamata per cui la supplenza è incompatibile con altro rapporto di lavoro presso enti privati; invece la stessa potrà essere conferita se il destinatario della stessa rientra nelle condizioni esposte al punto B) della presente (deroghe per incarichi retribuiti).

 Ciò premesso,si forniscono agli interessati le seguenti istruzioni operative:

 Autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti non compresi nei doveri d'ufficio (Punto B). 

Per i docenti: è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione e/o di incarichi retribuiti secondo i criteri ed i limiti di cui sopra. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento della funzione docente e deve risultare compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. La richiesta va presentata all'uff. personale attraverso la compilazione di apposito modulo (Allegato1). Il Dirigente potrà concedere la suddetta richiesta previa valutazione dei requisiti di cui al c.5 dell'art. 508 del D. Lgs. 297/94 (vedi punto B).

 Per il personale ATA, interessato ad incarichi conferiti da enti esterni all'amministrazione scolastica: 
1. Occorre che l'ente che intende conferirgli l'incarico abbia formalmente richiesto l'autorizzazione al Dirigente Scolastico (assolutamente prima di iniziare l'incarico), accertandosi prima di iniziare eventuali attività che la stessa sia stata autorizzata;
 2. Per gli scopi di cui al punto 1), occorre far compilare all'ente conferente l'incarico il modello (Allegato 2), indipendentemente dai modelli forniti dall'ente. Le voci dell'allegato 2 infatti devono essere compilate tutte con cura, come previsto dalla normativa. 

N.B.: Si noti che (Legge 662/96) per il personale ATA l'attività libero-professionale è autorizzabile solo se il dipendente si trovi in Part-Time con prestazione lavorativa NON superiore al 50% e sempre che la stessa non rechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con l'attività di Istituto.

 Per il personale Docente interessato ad incarichi conferiti da enti esterni all'amministrazione scolastica:

 1. Se l'incarico prevede compensi ai sensi delle lettere a,b,c,d,e,f,f-bis prima citate, non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione;
 2. Se trattasi di incarico di altra natura, valgono le condizioni ed i vincoli elencati nel punto B) o C). 

Si noti che, a sensi della Legge 190/12, le PP.AA. che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti devono comunicare per via telematica (nel termine di 15 giorni) al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti stessi.
Si ringrazia per l'attenzione.

In allegato: Moduli di pertinenza (Allegato 1 e Allegato 2) 

 Il Dirigente Scolastico
 (Benedetta Zaccarelli) 








Documenti allegati:

Anno scolastico: 2022/2023
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico

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